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Dichiarazioni o cancellazioni delle convivenze di fatto
Descrizione
I conviventi possono stipulare tra loro un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali: il contratto può essere redatto con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Per valere anche nei confronti di terzi l’atto deve essere comunicato all’anagrafe comunale. Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni. Si intendono per ""conviventi di fatto"" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una ""convivenza di fatto"" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare. La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Napoli di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile; su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di convivenza
A chi è rivolto
Le Municipalità, secondo il criterio territoriale (residenza) ricevono ed istruiscono le istanze afferenti le Convivenze di fatto
Servizio
Direzione di Municipalità
Responsabile procedimento
081.7952732/2703/0175 - fax 081.7952702/51; 081.7950190
Normativa
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Tempi Normativi
ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale agli indirizzi della Municipalità nella quale sono residenti o nella quale si è eletta la nuova residenza o il nuovo domicilio. L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo
Link
Tipologia
Procedimento
Attivazione
Di parte
Gradimento
Silenzio Assenso
NO
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